L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – Agentzia sarda pro su traballu, ASPAL, è stata istituita con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”.
L’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale.
L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato con DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia.
L’ASPAL ha sede legale a Cagliari ed è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l’impiego.
All’ASPAL è attribuita l’erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
Di seguito le principali funzioni attribuite all’ASPAL:
- svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro (articolo 8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);
- svolge, nell’ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l’Agenzia nazionale ANPAL;
- svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio della statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale;
- provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di cui all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;ù
- può operare, nell’esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati;
- è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti;
- attraverso i centri per l’impiego, eroga i servizi per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
- gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
L’ASPAL eroga i servizi e le misure di politica attiva, di cui all’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, sulla base degli standard di servizio definiti dall’ANPAL.
In base all’articolo 40 L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l’ASPAL assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, Legge abrogata dall’art. 45 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.