Ultimo aggiornamento
14/09/2023, 08:29
La computabilità è un istituto previsto dalla Legge 68/99 che consente ai datori di lavoro privati che hanno necessità di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 68 del 1999.
La computabilità è un istituto previsto dalla Legge 68/99 che consente ai datori di lavoro privati che hanno necessità di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 68 del 1999, il riconoscimento in quota di riserva dei lavoratori con disabilità assunti al di fuori del collocamento obbligatorio e dei lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, di cui rispettivamente all’articolo 4 comma 3 bis e comma 4 della legge 68 del 1999.
In riferimento alla computabilità dei lavoratori con disabilità riconosciuta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro (art 4 comma 3-bis), il riconoscimento in quota sarà riconosciuto in caso di:
In riferimento alla computabilità dei lavoratori che, assunti con il collocamento ordinario, divengono lavoratori con disabilità in possesso dei requisiti previsti per la procedura di computabilità, in costanza di rapporto di lavoro (art 4 comma 4 L 68/99), il riconoscimento in quota può essere richiesto a condizione che:
Il consenso del lavoratore è condizione essenziale senza il quale l’azienda non potrà procedere con la richiesta di computabilità.
Non è consentita la richiesta di computabilità per i lavoratori assunti:
Datori di lavoro che hanno in organico lavoratori con disabilità assunti al di fuori del collocamento obbligatorio o lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro
I datori di lavoro interessati alla computabilità presentano richiesta alla pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, indirizzata all’Ufficio competente, nel cui ambito territoriale ricade la propria sede operativa e utilizzando l’apposita modulistica. In caso di interesse a computare lavoratori con contratto in somministrazione, la richiesta dovrà essere presentata dall’azienda somministratrice.
Nel caso di richiesta di computabilità dei lavoratori già disabili prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, assunti tramite le procedure del collocamento ordinario (articolo 4 comma 3 bis L 68/99) con la richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:
Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire:
Nel caso di computabilità di lavoratori con disabilità sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 4 comma 4 della Legge 68 del 1999, con la richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:
Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire:
Per entrambe le tipologie di richiesta deve essere trasmesso anche il consenso del lavoratore, condizione essenziale senza il quale l’azienda non potrà procedere con la richiesta di computabilità.
Autorizzazione o diniego a computare l’assunzione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla Legge 68/99.
Il datore di lavoro che presenta istanza di computabilità si considera ottemperante ai sensi della L. 68/99, dalla data di presentazione dell’istanza, a condizione che non residuino ulteriori scoperture a suo carico.
30 giorni dalla data di presentazione della richiesta
Contatti
Cagliari - cpicagliari.legge68@aspalsardegna.it
Carbonia - cpicarbonia.legge68@aspalsardegna.it
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