Computabilità per le imprese

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La computabilità è un istituto previsto dalla Legge 68/99 che consente ai datori di lavoro privati che hanno necessità di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 68 del 1999.

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Cos'è

La computabilità è un istituto previsto dalla Legge 68/99 che consente ai datori di lavoro privati che hanno necessità di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 68 del 1999, il riconoscimento in quota di riserva dei lavoratori con disabilità assunti al di fuori del collocamento obbligatorio e dei lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, di cui rispettivamente all’articolo 4 comma 3 bis e comma 4 della legge 68 del 1999. 

In riferimento alla computabilità dei lavoratori con disabilità riconosciuta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro (art 4 comma 3-bis), il riconoscimento in quota sarà riconosciuto in caso di:  

  • capacità lavorativa uguale o superiore a 60% posseduta alla presentazione dell’istanza; minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del Testo Unico delle pensioni di guerra del 23/12/1978 o disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;   
  • assunzione del lavoratore avvenuta al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;  
  • accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore avvenuta in data successiva a quella della definizione dell’ultimo verbale di invalidità in possesso del lavoratore;   
  • durata del rapporto di lavoro superiore a 6 mesi (salvo deroga per i soli datori di lavoro privati). In caso di contratto in somministrazione, la missione presso l’utilizzatore deve essere continuativa e di durata non inferiore a 12 mesi (il lavoratore verrà computato nella quota dell’azienda utilizzatrice).  

In riferimento alla computabilità dei lavoratori che, assunti con il collocamento ordinario, divengono lavoratori con disabilità in possesso dei requisiti previsti per la procedura di computabilità, in costanza di rapporto di lavoro (art 4 comma 4 L 68/99), il riconoscimento in quota può essere richiesto a condizione che:  

  • la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60%;  
  • la riduzione della capacità lavorativa per infortunio sul lavoro o malattia professionale sia con un grado di invalidità superiore al 33%;  
  • l’accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore sia avvenuto in data successiva a quella della definizione dell’ultimo verbale di invalidità in possesso del lavoratore;  
  • l’inabilità non sia causata dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale.   

Il consenso del lavoratore è condizione essenziale senza il quale l’azienda non potrà procedere con la richiesta di computabilità. 

Non è consentita la richiesta di computabilità per i lavoratori assunti:   

  • con contratto a termine fino a 6 mesi (salvo deroga, proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato);  
  • in qualità di categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge 68 del 1999

A chi è rivolto

Datori di lavoro che hanno in organico lavoratori con disabilità assunti al di fuori del collocamento obbligatorio o lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro

Come fare

I datori di lavoro interessati alla computabilità presentano richiesta alla pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, indirizzata all’Ufficio competente, nel cui ambito territoriale ricade la propria sede operativa e utilizzando l’apposita modulistica. In caso di interesse a computare lavoratori con contratto in somministrazione, la richiesta dovrà essere presentata dall’azienda somministratrice. 

Cosa serve

Nel caso di richiesta di computabilità dei lavoratori già disabili prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, assunti tramite le procedure del collocamento ordinario (articolo 4 comma 3 bis L 68/99) con la richiesta deve essere presentata la seguente documentazione: 

  • documentazione sanitaria attestante che la percentuale di invalidità accertata comporti una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore a 60% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del Testo Unico delle pensioni di guerra del 23/12/1978 ovvero disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;  
  • verbale di invalidità non percentualizzato e ricevuta della richiesta di visita medica per l’accertamento dell’invalidità; 
  • copia del “giudizio di idoneità alla mansione specifica” rilasciata dal medico competente aziendale; 
  • copia della comunicazione di assunzione, se non in possesso dell’ufficio; 
  • copia fotostatica di un documento di riconoscimento del datore di lavoro richiedente (legale rappresentante) e del lavoratore interessato, in corso di validità;  

Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire: 

  • Attestazione Legge 114 del 2014 riguardante gli invalidi civili, rilasciata dall’INPS, se già in possesso del lavoratore, in alternativa sarà necessario acquisire l’autocertificazione con la quale il lavoratore attesta di non essere stato ancora convocato a visita di revisione o di non avere ancora acquisito il verbale a seguito di nuova visita. 

Nel caso di computabilità di lavoratori con disabilità sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 4 comma 4 della Legge 68 del 1999, con la richiesta deve essere presentata la seguente documentazione: 

  • documentazione sanitaria attestante che la percentuale di invalidità accertata comporti una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore a 60% o riduzione della capacità lavorativa per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%;  
  • verbale di invalidità non percentualizzato e ricevuta della richiesta di visita medica per l’accertamento dell’invalidità; 
  • copia del “giudizio di idoneità alla mansione specifica” rilasciata dal medico competente aziendale; 
  • copia della comunicazione di assunzione, se non in possesso dell’ufficio; 
  • copia fotostatica di un documento di riconoscimento del datore di lavoro richiedente (legale rappresentante) e del lavoratore Interessato, in corso di validità; 

Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire: 

  • Attestazione Legge 114 del 2014 riguardante gli invalidi civili, rilasciata dall’INPS, se già in possesso del lavoratore. In alternativa sarà necessario acquisire l’autocertificazione con la quale il lavoratore attesta di non essere stato ancora convocato a visita di revisione o di non avere ancora acquisito il verbale a seguito di nuova visita. 

Per entrambe le tipologie di richiesta deve essere trasmesso anche il consenso del lavoratore, condizione essenziale senza il quale l’azienda non potrà procedere con la richiesta di computabilità. 

Cosa si ottiene

Autorizzazione o diniego a computare l’assunzione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla Legge 68/99.   

Il datore di lavoro che presenta istanza di computabilità si considera ottemperante ai sensi della L. 68/99, dalla data di presentazione dell’istanza, a condizione che non residuino ulteriori scoperture a suo carico 

Tempi e scadenze

30 giorni dalla data di presentazione della richiesta

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

14/09/2023, 08:29

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