La convenzione è uno strumento di programmazione di inserimenti lavorativi che consente alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare assunzioni di persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e di categorie protette di cui al comma 2, articolo 18 della medesima legge, mediante scelta nominativa, per qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di effettuare assunzioni mediante scelta nominativa esclusivamente nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11 della Legge 68 del 1999 e previo espletamento di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione.
Per l’assolvimento degli obblighi la convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.