Convenzioni per la P.A.

Convenzione di programma articolo 11 Legge 68 del 1999.

Dettagli della notizia

La convenzione è uno strumento che consente ai datori di lavoro di pianificare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità previsti dalla legge 68/99.

Servizio attivo

Cos'è

La convenzione è uno strumento di programmazione di inserimenti lavorativi che consente alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare assunzioni di persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e di categorie protette di cui al comma 2, articolo 18 della medesima legge, mediante scelta nominativa, per qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

Le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di effettuare assunzioni mediante scelta nominativa esclusivamente nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11 della Legge 68 del 1999 e previo espletamento di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione.

Per l’assolvimento degli obblighi la convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

A chi è rivolto

Amministrazioni pubbliche in obbligo ai sensi della Legge 68/99.

Come fare

Le amministrazioni pubbliche che intendono assolvere agli obblighi di assunzione mediante scelta nominativa, devono:

  1. comunicare all’Ufficio territorialmente competente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la decisione di destinare una percentuale di posti non coperti, comunque non inferiore al 30% e non superiore all’80%, all’attivazione dei tirocini in favore di lavoratori con disabilità di cui all’articolo 1 della Legge 68 del 1999. Devono altresì precisare se intendano avvalersi della facoltà di scelta nominativa di una percentuale di disoccupati appartenenti a particolari categorie di svantaggio. Tale percentuale ulteriore non può essere comunque superiore al 40% delle percentuali suddette;
  2. stipulare con l’ASPAL, per il tramite dell’Ufficio competente, una convenzione articolo 11 che preveda il numero di tirocini finalizzati all’assunzione da coprire con scelta nominativa.

Comunicazione e convenzione articolo 11 devono essere inviati al seguente indirizzo PEC, agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, indirizzata all’Ufficio competente.

Il reclutamento dei tirocinanti avviene mediante avviso di avviamento a selezione predisposto dall’Ufficio competente, il quale al temine dell’istruttoria redige una graduatoria e invia i nominativi all’amministrazione pubblica.

Cosa serve

È necessario presentare la richiesta e la proposta di convenzione da richiedere all’Ufficio Competente.

Cosa si ottiene

La convenzione stipulata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo consente di programmare gli inserimenti lavorativi e di assolvere gli obblighi ai sensi della Legge 68/99 per la quota d’obbligo coperta con i posti previsti in convenzione.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Contatti

Centro per l'Impiego Cagliari
Centro per l'Impiego Carbonia

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

15/09/2023, 10:18

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