Ai sensi di quanto previsto dalla L. 113/85 e ss.mm.ii., della L. 138/2001, CMLPS 13/2015, il parere del MLPS n. 7017 del 07/09/2021 possono iscriversi agli elenchi dei centralinisti non vedenti le persone affette dalle seguenti disabilità visive: ciechi totali (art. 2), parziali (art. 3), ipovedenti gravi (art. 4) e che siano in possesso della qualifica e della abilitazione per centralinista non vedente (o titoli equipollenti).
Possono inoltre presentare istanza le persone prive della qualifica e della abilitazione, che presentano le disabilità descritte sopra, allegando una dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista per almeno sei mesi. La dichiarazione può essere rilasciata dal datore di lavoro sia con riferimento ad un rapporto di lavoro ancora in corso, sia con riferimento ad un rapporto di lavoro già concluso.
Per poter essere iscritti negli elenchi dei centralinisti non vedenti occorre essere già iscritti al collocamento ordinario come disoccupati e alle liste legge 68/99 riservate alle persone con disabilità.