Sospensione

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La sospensione dagli obblighi di assunzione è un istituto che prevede la possibilità per le aziende in crisi o con processi di riorganizzazione e trasformazione in atto, di sospendere temporaneamente gli obblighi di assunzione.

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Cos'è

La sospensione dagli obblighi di assunzione è un istituto che prevede la possibilità per le aziende in crisi o con processi di riorganizzazione e trasformazione in atto, di sospendere temporaneamente gli obblighi di assunzione di cui agli artt. 3, co. 1 e 18, co. 2 della legge 68/99.

A chi è rivolto

Datori di lavoro privati che si trovino in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 3, co. 5 della legge 68/1999: 

  • Ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (da qui CIGS), ai sensi della L. 223/1991e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 148/2015 e ss.mm.ii.; 
  • Procedure di mobilitĂ  ex artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e ss.mm.ii.; 
  • Ricorso a contratti di solidarietĂ  difensivi che comportano una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare la riduzione di personale (D.L. 726/84 convertito con modificazioni dalla legge 863/84 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 148/2015 e ss.mm.ii.). 
  • Ricorso a procedure di cassa integrazione straordinaria in deroga (secondo quanto disposto con risposta ad Interpello n. 10 del 10 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); 
  • Ricorso a procedure di esodo incentivato ai sensi della L. 92/2012, art. 4, commi da 1 a 7 ter (MLPS, circolare n. 22/2014); 
  • Ricorso ai Fondi di solidarietĂ  di settore, dalla L. 662/1996 ed attualmente disciplinati dal D.Lgs. 148/2015 e ss.mm.ii. (in base all’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con gli Interpelli 38 del 2008 e 44 del 2009). 

Come fare

I datori di lavoro interessati alla sospensione devono presentare richiesta all’Ufficio competente territorialmente, alla pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, utilizzando l’apposita modulistica. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 333/2000, “in attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti sopra elencati, può essere fatta richiesta di sospensione temporanea degli obblighi, che può essere autorizzata per una durata massima di tre mesi, prorogabili una sola volta. La richiesta deve contenere oltre alle informazioni ed alla documentazione prevista per la condizione specifica, l’istanza presentata per il rilascio del provvedimento necessario e l’eventuale riscontro ricevuto. Alla richiesta dovrà essere apposta una marca da bollo del valore di euro sedici (€ 16,00). 

Cosa serve

Documentazione specifica per ciascuna particolare condizione che ha determinato la richiesta di sospensione. 

  • In caso di CIGS: copia del decreto del Ministero del Lavoro di concessione dell’integrazione salariale, accompagnata da una copia dell’accordo sindacale con indicazione delle sedi operative e dei lavoratori interessati, nonchĂ© della misura dell’attivitĂ  ridotta e della durata. Per la CIGS in deroga il decreto di concessione è rilasciato dalla Regione o, se sono interessate piĂą sedi operative dislocate in regioni diverse, dal Ministero del Lavoro. Qualora l’azienda riceva una proroga della CIGS oltre la data del suo termine (possibile, ai sensi del D.Lgs. 148/2015, fino al 2020) sarĂ  suo onere darne comunicazione allegando copia dell’accordo, siglato con MLPS e sindacati, che la autorizza. 
  • In caso di contratti di solidarietĂ : copia dell’accordo sindacale con cui si avvia la procedura, recante i dettagli relativi alle sedi operative ed ai lavoratori coinvolti, la percentuale di riduzione dell’orario e la durata della procedura. 
  • In caso di procedure di mobilitĂ : copia della comunicazione preventiva di apertura della procedura alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 4, co. 2 della L. 223/1991, qualora questa non sia giĂ  stata trasmessa all’ASPAL. Successivamente, sarĂ  onere del datore di lavoro trasmettere copia dell’eventuale accordo sindacale che definisce le misure che si intende intraprendere o i lavoratori che si intende licenziare; alternativamente copia del mancato accordo. Qualora la procedura, con o senza accordo, dia luogo ad un numero di licenziamenti superiore alle 5 unitĂ , l’impresa specifica anche la data in cui è previsto l’ultimo licenziamento. 
  • In caso di ricorso ai fondi di solidarietĂ  di settore: copia dell’accordo sindacale con cui si predispone tale programma, contenente indicazione del tipo di procedura che si attiva (riduzione/sospensione attivitĂ  o esodi); delle sedi operative e del numero dei lavoratori interessati; la misura della riduzione d’orario o il numero dei lavoratori esodati, includendo in questa seconda ipotesi le date di maturazione dei requisiti per la pensione di ciascuno di essi. 
  • In caso di accordi per l’esodo incentivato: copia dell’accordo con le organizzazioni sindacali che indichi le sedi nelle quali tali misure dovranno essere adottate, i lavoratori coinvolti e la relativa data di maturazione dei requisiti pensionistici e di cessazione del trattamento, contestualmente all’atto di validazione del medesimo accordo da parte dell’INPS.

Cosa si ottiene

Sospensione degli obblighi ai sensi della Legge 68/99. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia in corso procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi, l’obbligo è sospeso interamente su tutto il territorio nazionale, per tutta la durata della procedura. In tutti gli altri casi la sospensione opera solo nelle province in cui si trovano le sedi operative interessate dalle procedure e solamente in proporzione alla riduzione dell’orario e/o dell’attività.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

14/09/2023, 08:36

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